Art. 39.
(Competenze).

      1. La vigilanza sugli organismi di controllo autorizzati è esercitata dal Ministero

 

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e dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano per il territorio di propria competenza.
      2. In forza del principio della sussidiarietà il Ministero può intervenire qualora gli obiettivi dell'attività di vigilanza non siano raggiunti da parte delle regioni e delle province autonome.
      3. Con decreto del Ministero, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, sono stabiliti i criteri e le modalità delle attività di vigilanza.